La Costituzione della Repubblica Italiana recita all'Art. 9:
La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

lunedì 22 gennaio 2007

Esposto alla Procura della Repubblica di Firenze

(22 Gennaio 2007)

I sottoscritti firmatari, cittadini residenti e rappresentanti o esponenti delle associazioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente sottoelencate, segnalano alla Procura di Firenze alcune caratteristiche dell'iter che ha condotto il Consiglio Comunale di San Casciano in val di Pesa alla DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 13.06.2006, avente per oggetto 'P.R.G: Accordo di pianificazione per la Variante al PRG ed integrazione Piano Strutturale e contestuale Variante al P.T.C. Provincia di Firenze per individuazione zona per attività produttiva in località Ponterotto. Ratifica intesa preliminare ai sensi dell'Art. 22 L.R. n. 1/05 Adozione di variante al PRG, adozione di variante al Piano di classificazione acustica'. Fermo rimanendo che spetta alla Procura stessa l?eventuale acquisizione di atti, e la valutazione sulla sussistenza o meno di irregolarità, si rappresenta quanto di seguito

PREMESSO

Che la delibera in oggetto riguarda la realizzazione di una zona D per attività produttiva in località Ponterotto finalizzata ad ospitare uno stabilimento industriale della società LAIKA CARAVANS.

Che le associazioni sottoelencate hanno sin da subito manifestato la propria contrarietà al progetto in riferimento, criticandone tanto il merito, per motivi di carattere paesaggistico-ambientale, quanto il metodo, che stravolge quelle che a nostro avviso sono le corrette prassi di formazione degli strumenti urbanistici.

Che su tale questione di legittimità della procedura è stata presentata da alcune associazioni ambientaliste una osservazione alla Delibera di adozione da parte del Comune di San Casciano (ALLEGATO 1), osservazione alla quale l'ufficio tecnico ha risposto dichiarando (ALLEGATO 2, pag 19):
'Premesso che nell'osservazione non si ravvisano aspetti di rilevanza tecnica, anche in mancanza di specifici riferimenti in ordine alle norme che si presumono violate, per quanto di competenza si ribadisce che l'Ufficio ha condotto le procedure di variante nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti. Pertanto non si ravvisano elementi di illegittimità che supportino la richiesta di annullamento della procedura di variante, ferme restando le altre considerazioni che però non assumono rilevanza di natura tecnica.'

Che in tale maniera l'ufficio tecnico ha di fatto eluso la questione posta nella osservazione, che non riguarda problemi inerenti la procedura a seguito della prima delibera ufficiale di avvio del procedimento (del. CC n131 del 7/06/2004, ALLEGATO 3), ma la modalità con la quale si è giunti a definire e perimetrare la superficie oggetto di Variante, che corrisponde esattamente alle proprietà agricole acquisite da LAIKA nel 2002 successivamente a primi contatti con le amministrazioni locali. (ALLEGATO 4: sovrapposizione catastale).

SI ESPONGONO ALL'ATTENZIONE DELLA PROCURA I SEGUENTI FATTI:

- Nel 1997 il Comune di Tavarnelle concede alla Laika, con una variante ad hoc, di realizzare su una superficie coperta di 6500 mq su due piani (per totali 13000 mq di superficie) la sede di Laika 3: un capannone che dovrebbe rispondere alla esigenza manifestata dalla azienda e dalle maestranze di ovviare alla problematica situazione logistica dell'impresa: 6 capannoni localizzati in tre diversi lotti distanti tra loro, tettoie in amianto fatiscenti, temperature estive proibitive (a tale variante viene dato parere favorevole persino dalle associazioni ambientaliste).


- Nel 2000 la dirigenza dell'impresa fa presente che ritiene non adeguato il capannone ottenuto in variante, che viene però realizzato. Cominciano contatti non formali e non ufficiali con le amministrazioni di San Casciano Val di Pesa e di Tavarnelle. Di ciò fa fede una dichiarazione resa (e registrata) dall'allora sindaco Pietro Roselli nel Consiglio Comunale di San Casciano svoltosi in data 13/6/2006, che data appunto al 2000 l'inizio della ricerca di nuove soluzioni localizzative e dell'impegno in tal senso delle amministrazioni locali.
- Il 9 settembre 2002 si riunisce il CdA della LAIKA (ALLEGATO 5: Verbale CdA), e il nuovo presidente del CdA, Hans Jurgen Burkert, dichiara alla nuova dirigenza dell'azienda (rilevata dal gruppo tedesco Hymer) come 'l'utilizzo dello stabilimento noto come 'Laika 3 nuovo', di recente ultimazione, non sia compatibile con gli attuali progetti di ottimizzazione della filiera produttiva'. Burkert propone al CdA di vendere l'immobile appena realizzato (valutato dalla Gabetti tra 12 e 12,9 milioni di Euro) per avviare il nuovo progettato stabilimento industriale, da finanziarsi in parte con la vendita dello stabilimento appena realizzato in variante urbanistica a Tavarnelle e MAI USATO PER FINI PRODUTTIVI.

Burkert dichiara di avere già i contatti con i finanziatori e '..con alcune imprese edili anch'esse interessate alla realizzazione del progetto'. Illustra inoltre '..l'attuale situazione urbanistica dell'area nonché le possibili soluzioni edificative già studiate e sottoposte a un vaglio preventivo delle autorità locali'. Burkert si spinge inoltre sino a dichiarare che 'Il nuovo complesso sorgerà su di un'area di circa 150000 mq nel comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze) poco distante, quindi, dall'attuale sede e sarà realizzato per il 2004, si prevede per l'agosto 2004 il trasferimento di sede'.

Dal punto di vista urbanistico l'area è al momento AGRICOLA, quindi lo stabilimento non si potrebbe fare.
- In quella sede il CdA delibera all'unanimità di seguire la strada proposta dal presidente, delibera quindi di procedere a riscatto anticipato e immediata vendita dello stabilimento appena realizzato a Tavarnelle, e di acquistare per una cifra di circa 3,5 milioni di Euro i terreni agricoli in località Ponterotto per i quali vengono puntualmente indicate le proprietà. Vengono conferiti al consigliere Heinric Dumpe i necessari poteri per compiere tutti gli atti necessari, e infatti sarà Dumpe a siglare i contratti e a confrontarsi con la comunità locale.

- Nel mese di ottobre 2002 vengono siglati i preliminari dei terreni (ALLEGATO 6: preliminare con sigg.ri Ricci), il terreno in quel momento agricolo viene acquistato ad un prezzo tra i 20 e i 23 Euro al mq, prezzo ben distante dal valore di un terreno fabbricabile industriale che nella zona del Chianti si aggira tra i 90 Euro/mq (pagati da artigiani per la adiacente zona artigianale del Ponterotto) e i 200 Euro/mq di stime di mercato tra Poggibonsi e Empoli. Gli acquisti vengono perfezionati entro dicembre e dalle visure catastali (ALLEGATO 7) risultano di proprietà Laika da atto pubblico del 10/12/2002. Poiché su questo punto dell'acquisto terreni sono stati chiesti da più parti chiarimenti alla Amministrazione Comunale, LAIKA ha prodotto in data 8/06/2006 un documento (ALLEGATO 8) nel quale dichiara un costo finale di acquisto, comprensivo di tasse e oneri, di euro 4.574.000, voce che collima con la messa in bilancio di Laika nel 2003 di euro 4.274.500,62 per acquisto immobili e terreni (ALLEGATO 9).

- Solo il 31 marzo 2003 viene votato in Consiglio Comunale di San Casciano un documento di indirizzo (il primo atto ufficiale) che invita la Giunta Comunale ad attivarsi per questo progetto di nuovo insediamento.

- Poiché San Casciano non ha ancora adottato il Piano Strutturale, questo strumento viene predisposto in modo da poter poi consentire l'avvio immediato della variante, ossia nella versione finale del Piano Strutturale adottato dal C.C. (29/3/2004) si inserisce la previsione di insediamento produttivo dando titolarità a dei volumi, cioè non si parla di generico insediamento produttivo, ma si esplicita in uno strumento di pianificazione, art. 14.2, che sono previste ulteriori ampliamenti delle zone produttive '..nell'ambito del vigente PRG (Le Mandrie, Calzaiolo) e anche oltre (eventuale stabilimento Laika)? (ALLEGATO 10). Per chiarire l'aspetto paradossale della vicenda, se LAIKA si fosse tirata indietro e si fosse fatto avanti un altro imprenditore con pari garanzie occupazionali, pur acquistando i terreni non avrebbe potuto edificare su quella zona in quanto i volumi 'hanno un nome e cognome? e solo un'altra variante avrebbe potuto sbloccare la cosa.

- Nel giugno del 2004 parte con delibera di G.C n 131 l'avvio del procedimento di variante ai sensi dell?art. 40 LR 5/95.
- Nel luglio 2006 la giunta comunale risponde con un manifesto pubblico alle accuse da più parti avanzate sulla correttezza del procedimento di variante, con un testo che recita in questo modo: 'Riguardo all'acquisizione del terreno occorre chiarire quanto segue: la trattativa si è svolta direttamente tra le parti e si ritiene che l'accordo abbia soddisfatto entrambe, il che significa che non si è agevolato né la speculazione fondiaria, cioè i venditori i quali naturalmente, al momento della vendita, erano consapevoli che Laika non acquistava quel terreno 'per coltivar carciofi', né la parte acquirente cioè Laika in quanto consapevole che l'amministrazione comunale avrebbe posto dei vincoli alla destinazione produttiva per molti anni, evitando così eventuali appetiti speculativi.' (ALLEGATO 11).

- In un articolo pubblicato su Metropoli del 20 ottobre 2006 (ALLEGATO 12), sempre in risposta alle polemiche sul percorso di formazione della variante, l'ex sindaco Pietro Roselli rivendica apertamente la paternità della localizzazione dell'intervento, ed in risposta a specifica domanda sull?argomento dichiara apertamente che '..noi che siamo stati fin da subito in questa partita, abbiamo deciso che potevamo trovare spazi laddove fin dal 1985, abbiamo una zona industriale (Ponterotto), che è stata ridotta per non dare spazi e 'sponde' a chi viene da fuori'. Si allega per completezza anche l'articolo della associazione 'Legambiente' pubblicato nella edizione del 27 ottobre della rivista che risponde a tali affermazioni ponendo delle questioni sulla trasparenza del percorso.

TUTTO CIÒ PREMESSO, I SOTTOSCRITTI CHIEDONO
che la S.V.Ill.ma voglia indagare se nei fatti sopra esposti possano ravvisarsi ipotesi di reato, individuando gli eventuali responsabili. Chiedono inoltre che, qualora accerti violazioni di legge, voglia prendere tutti quei provvedimenti atti a far cessare eventuali comportamenti non regolamentari e pregiudizievoli per l'ambiente e il territorio.

I sottoscritti chiedono di essere informati circa l'eventuale richiesta di archiviazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 408, comma 2, c.p.p., e sull'eventuale richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 406, commi 3 e 5, c.p.p..(1). Ove il Pubblico Ministero ritenga di procedere con decreto penale, dichiarano di opporsi.


Paolo Sorgentone Circolo Legambiente 'Il Passignano'
Giuseppe Pandolfi Circolo Legambiente 'Il Passignano'
Guido Scoccianti WWF
Claudio Greppi Italia Nostra
Franco Bolognesi Associazione San Casciano per la tutela dell'Ambiente
Giovanni Ricasoli Firidolfi Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico ONLUS
Stefano Mazzoni AMAT Montespertoli